Cassa Geometri

14 Aprile 2022

I Ministeri Vigilanti approvano le modifiche Regolamentari deliberate dal Comitato dei Delegati del 24 novembre 2021

Con nota del 14 aprile c.m. i Ministeri vigilanti hanno approvato le modifiche al Regolamento per l’attuazione delle attività di previdenza ed assistenza a favore degli iscritti e dei loro familiari deliberate lo scorso 24 novembre dal Comitato dei Delegati.

Le modifiche approvate prevedono l’introduzionedella possibilità di anticipare ulteriormente la fruizione della pensione di vecchiaia anticipata rispetto al requisito anagrafico di 67 anni.

In base alle nuove previsioni, a far data dal 1° gennaio 2022, l’iscritto, anziché richiedere il trattamento di anzianità non più previsto dall’ordinamento della Cassa, può accedere al trattamento pensionistico di cui all’art. 34, c. 6, del Regolamento per l’attuazione delle attività di previdenza ed assistenza a favore degli iscritti e dei loro familiari (c.d. pensione di vecchiaia anticipata), a partire dal compimento dei 60 anni e con almeno 40 anni di regolare contribuzione, seppure con una riduzione della quota calcolata con il sistema reddituale. Detta riduzione è pari all’1% per ogni mese di anticipo rispetto al requisito anagrafico di 67 anni di età e, in ogni caso, non inferiore al 12%.

La norma prevede che in ogni caso l’importo della pensione così determinato non possa essere inferiore a quello risultante dall’applicazione del calcolo contributivo e comunque l’accesso al trattamento è consentito a condizione che la pensione non risulti essere inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale di cui all’art. 3, c. 6, della legge n. 335/1995

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